Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.N.F. – Annullamento con rinvio disposto dalle SS.UU. – Riassunzione del procedimento – Art. 392 c.p.c. – Applicabilità – Conferimento nuovo specifico mandato – Esclusione – Giudizio di rinvio – Poteri delle parti e del giudice – Limiti

La riassunzione del giudizio disciplinare dinanzi al C.N.F., a seguito dell’annullamento con rinvio di una decisione del Consiglio disposto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve essere compiuta secondo il disposto dell’art. 392 c.p.c., con la conseguenza che l’eventuale riassunzione disposta d’ufficio dal medesimo Consiglio è inammissibile e non impedisce l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 393 c.p.c.

L’art. 125 n. 2, disp. att. c.p.c., prescrive che l’atto di riassunzione contenga il nome delle parti e dei loro difensori con procura, ma non esige anche il conferimento di un nuovo e specifico mandato, sicché, per la riassunzione del giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza di appello, è sufficiente la procura inizialmente conferita, ove essa, in mancanza di limitazione, debba ritenersi operante per tutti gradi e le fasi del giudizio di merito nei quali si inserisce il giudizio di rinvio.
Nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggetto della controversia, espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d’ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla o a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e la operatività del principio di diritto che in essa viene enunciato agli effetti della decisione finale della causa.
La pronuncia della Corte di Cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur non espressamente esaminate, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d’ufficio, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno. (Accoglie il ricorso in riassunzione a seguito annullamento decisione C.N.F., 18 maggio 2009, n. 40/09).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), decisione del 21 aprile 2011, n. 55

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 21 Aprile 2011 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 19 Novembre 2007 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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