Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Delibera che dispone l’apertura del procedimento – Natura di “decisione” ex art. 50, r.d.l. n. 1578/1933 – Esclusione – Natura amministrativa del procedimento – Conseguenze – Applicabilità principi del giusto processo ex art. 111 Cost. – Esclusione – Esigenze buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. – Potere di iniziativa disciplinare del C.d.O. – Autonomia

La funzione svolta dai C.O.A. nell’ambito del giudizio disciplinare ha natura amministrativa, e non giurisdizionale. Nell’esercizio dei suoi poteri, infatti, il Consiglio dell’Ordine esercita un’attività istituzionale non solo per la tutela della dignità della categoria e degli interessi dei propri membri, ma anche e soprattutto degli interessi del “pubblico”, cioè “un’attività esterna che si conclude con la formazione di un atto soggettivamente ed oggettivamente autoritativo che non sempre modifica la situazione giuridica precedente, potendo non avere effetti costitutivi per il richiedente”. Ne consegue che la comunicazione con la quale si avvisa il professionista dell’assunzione della delibera di apertura di procedimento disciplinare rientra nella funzione amministrativa del Consiglio e che, per la natura amministrativa del procedimento disciplinare, allo stesso non debbono e non possono applicarsi i principi di cui all’art. 111 Cost., riferibili alla sola attività giurisdizionale, ma piuttosto quelli di cui all’art. 97, comma 1, Cost., dal momento che la funzione disciplinare, tutelando interessi pubblici, deve essere considerata esercizio di una pubblica funzione e che la legislazione in materia deve assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 16 novembre 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), decisione del 13 luglio 2011, n. 97

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 13 Luglio 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 16 Novembre 2009
Giurisprudenza CNF

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