Avvocato – Norme deontologiche – Pubblicità attività professionale – Limiti – Doveri dignità e decoro – Fattispecie

L’art. 2 del d.l. 223/06, convertito in l. n. 248/06, abrogando le disposizioni che non consentivano la cd. pubblicità informativa delle attività professionali, non ha affatto abrogato l’art. 38 c. 1, r.d.l. n. 1578/33, il quale punisce comportamenti non conformi alla dignità ed al decoro professionale. Dovendosi pertanto interpretare alla luce di tale disposizione le norme di cui agli artt. 17 e 17-bis del codice deontologico, la pubblicità informativa deve essere consentita entro i limiti fissati dal c.d.f. e comunque svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro professionale. Viola le suddette prescrizioni la pubblicità mediante la quale il professionista, al fine esclusivo di condizionare la scelta da parte di potenziali clienti e senza adeguati requisiti informativi, offra ad essi consulenze medico-legali e prestazioni gratuite in caso di soccombenza, con rinuncia ad anticipi e prospettazione di vantaggi, integrando un tale messaggio una forma di attrazione di clientela operata con mezzi suggestivi e propri di una competitività sui prezzi incompatibili con la dignità e il decoro che debbono caratterizzare ogni pubblica manifestazione dell’avvocato e, soprattutto, quelle manifestazioni dirette ad una potenziale clientela, come tale sanzionabile in relazione al principio enunciato dal citato art. 38 l.p. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 7 ottobre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), decisione del 21 aprile 2011, n. 56

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 21 Aprile 2011 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 07 Ottobre 2008
Giurisprudenza CNF

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