Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità e decoro – Fatti non riguardanti l’attività forense – Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Mancato adempimento – Illecito deontologico – Sussistenza – Notorietà dei fatti – Irrilevanza

La norma dell’art. 5 del codice deontologico riguarda quelle attività che, pur realizzate nella dimensione privata, siano astrattamente idonee a ledere i valori presidiati. Il fatto, pertanto, che un avvocato non adempia alle obbligazioni titolate, giungendo a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, costituisce illecito disciplinare soprattutto se gli episodi si ripetono e raggiungono la notorietà. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poichè in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (giudici e ufficiali giudiziari). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 31 luglio 2007)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), decisione n. 15 del 25 febbraio 2011

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 25 Febbraio 2011 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 31 Luglio 2007
Giurisprudenza CNF

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