Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Praticante avvocato – Attività senza titolo – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento contrario all’art. 21 del Codice Deontologico il praticante che, senza averne la relativa abilitazione, svolga in giudizio l’attività di avvocato, sia adottando tutte le scelte processuali, sia redigendo tutti gli atti di causa, pretendendo ed ottenendo parzialmente il pagamento della parcella per attività ad egli non consentita e, pertanto, proponendosi nei confronti del cliente e della controparte come dominus della causa (nella specie, il CNF, in considerazione della giovane età professionale dell’incolpato e della circostanza che il medesimo avesse chiesto la collaborazione, per quanto solo formale, di avvocato abilitato domiciliatario, ha ritenuto eccessiva la sanzione della sospensione per mesi due, contenendola in quella minore della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 4 maggio 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. SALDARELLI), sentenza del 21 novembre 2006, n. 115

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 21 Novembre 2006 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 04 Maggio 2004 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment