Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Registro dei praticanti procuratori – Delibera di iscrizione – Impugnazione – Ricorso inoltrato direttamente al Consiglio nazionale forense – È inammissibile.

A norma dell’art. 59, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 i ricorsi diretti al Consiglio nazionale forense contro le deliberazioni dei Consiglio dell’Ordine devono essere depositati, a pena d’inammissibilità, presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine che ha emesso la decisione impugnata. Il ricorso inoltrato direttamente al Consiglio nazionale forense deve essere pertanto dichiarato inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 13 aprile 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Piccini), decisione del 23 settembre 1988, n. 42

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 23 Settembre 1988 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 13 Aprile 1987
Giurisprudenza CNF

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