Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Delibera di rifiuto di fornire copia di un atto interno del Consiglio dell’Ordine – Delibera di apertura di procedimento disciplinare – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Inammissibilità.

Non è ammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense contro il provvedimento di rifiuto del Consiglio dell’Ordine di fornire all’interessato copia di un atto interno o avverso la delibera di apertura di procedimento disciplinare. (Dichiara inammissibilità ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 21 settembre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Vacirca), sentenza del 16 novembre 1990, n. 103

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 16 Novembre 1990 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Settembre 1989
Giurisprudenza CNF

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