Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Decisione – Norme applicabili.

L’art. 51 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, dispone che la deliberazione del Consiglio dell’Ordine in materia disciplinare viene redatta dal relatore e deve essere sottoscritta dal Presidente e dal segretario. In mancanza di norme specifiche, poi, si applicano le regole previste nel codice di procedura civile a meno che la legge professionale non richiami espressamente quelle del codice di procedura penale. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ferrara, 19 marzo 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Landriscina), decisione del 3 aprile 1989, n. 66

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 03 Aprile 1989 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 19 Marzo 1988
Giurisprudenza CNF

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