Chiavi di ricerca:
- numero: 36
- anno: 1992
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: sentenza
- numero: 36
- anno: 1992
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: sentenza
Risultati della ricerca: 3
- Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Istanza di ricusazione – Competenza a deliberare – Effetti – Sospensione non automatica del procedimento in corso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens Franzo, rel. Landriscina Vito), sentenza n. 36 del 11 Febbraio 1992 - Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Inadempimento dell’obbligo di rendiconto e di messa a disposizione di somme – Mancata emissione di fatture – Richiesta di onorari per attività professionale non svolta – Imputazione di acconti a titolo di palmario – Illecito deontologico – Attenuanti – Sospensione dall’esercizio della professione per mesi sei.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens Franzo, rel. Landriscina Vito), sentenza n. 36 del 11 Febbraio 1992 - Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Istanza di ricusazione – Termine – Decadenza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens Franzo, rel. Landriscina Vito), sentenza n. 36 del 11 Febbraio 1992
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 11 Febbraio 1992 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 14 Giugno 1988 (sospensione)
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