Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i terzi – Condanna per emissione di assegni a vuoto con l’aggravante della recidiva – Sottoposizione ed esecuzione forzata mobiliare – Aggravanti – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di quattro mesi.

Il professionista che sia stato ritenuto colpevole, con l’aggravante della recidiva, per emissione di assegni a vuoto e sia stato sottoposto a procedimento esecutivo mobiliare, si rende responsabile di gravi violazioni dei doveri di onestà, lealtà e decoro cui l’avvocato deve improntare la propria condotta.
All’interessato, tenuto conto della gravità dei fatti e di precedenti pronunce per il reato di cui all’art. 116, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per il periodo di mesi quattro. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Alessandria, 19 gennaio 1985).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Landriscina), decisione del 23 settembre 1988, n. 46

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 23 Settembre 1988 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Alessandria, delibera del 19 Gennaio 1985
Giurisprudenza CNF

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