Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Norme deontologiche adottate dai singoli Consigli dell’Ordine – Valore di consilia, non di praepta.

Le norme a contenuto deontologico emanate dai singoli Consigli dell’Ordine non hanno di per sé efficacia prescrittiva e vincolante per gli iscritti ai relativi Albi professionali.
I Consigli dell’Ordine sono legittimati a stabilire criteri di comportamento per i rispettivi iscritti con il valore di consilia, ma non hanno il potere di dettare praecepta, che non siano mera riproposizione di prescrizioni emergenti dall’ordinamento professionale con le specificazioni evidenziate dalla giurisprudenza (nella fattispecie è stato prosciolto il professionista che, in contrasto con quanto previsto dall’art. 24 del codice deontologico adottato dal Consiglio dell’Ordine di Ferrara, non aveva provveduto a dare preventivo avviso al Consiglio dell’intenzione di promuovere un’azione giudiziaria contro un collega). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ferrara, 14 luglio 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Falzea), decisione del 6 ottobre 1988, n. 48

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 06 Ottobre 1988 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 14 Luglio 1987
Giurisprudenza CNF

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