Il mancato ritiro della corrispondenza è di per sé motivo di censura a carico del professionista, denotando una disordinata condotta degli affari, con possibile pregiudizio anche dei clienti. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Savona, 17 marzo 1989). Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. D’Alessio), sentenza del 28 marzo 1992, n. 55