In relazione al requisito della condotta specchiatissima e illibata, il precedente giudiziario risalente a sedici anni prima del momento dell’iscrizione deve essere valutato discrezionalmente nel contesto generale della condotta del richiedente; se tale condotta dalla sentenza di condanna in poi sia stata irreprensibile ed apprezzabile, il precedente penale resta confinato in un peccato di gioventù […]