La rappresentanza dell’Ordine forense consente al Presidente, fra l’altro, anche il potere di sorveglianza nel più ampio senso, affinché l’iscritto si mantenga nei limiti del decoro, dignità e discrezione espressamente richiamati dalla legge forense. (Inammissibilità del ricorso). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Bonazzi), sentenza del 18 marzo 1993, n. 34