Il reclamo elettorale deve essere notificato, a pena di inammissibilità, sia a coloro il cui status viene contestato che al Consiglio dell’Ordine e deve essere necessariamente depositato, ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. n. 382/1944, presso la segreteria del Consiglio Nazionale Forense, nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. (Nella specie […]