Art. 31 – Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.

L’avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest’ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull’attività svolta e da svolgere.
I. L’elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita.
II. È fatto divieto all’avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l’incarico.
III. L’avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l’incarico.

Classificazione

- Decisione: [non classificata]
Codice Deontologico (prev.)

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