Appropriazione indebita di somme spettanti al cliente e prescrizione dell’azione disciplinare: l’illecito deontologico è permanente

Ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, l’illecito disciplinare di cui all’art. 31 cdf, corrispondente alla fattispecie delittuosa “parallela” dell’appropriazione indebita (che costituisce reato istantaneo), ha natura permanente, trattandosi di condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica, rispetto alla quale la permanenza cessa nel momento cui: 1) il professionista metta a disposizione del cliente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 240 del 3 dicembre 2022

NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Manzon), SS.UU, sentenza n. 23239 del 26 luglio 2022.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 240 del 03 Dicembre 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 102 del 19 Dicembre 2019 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 20650 del 17 Luglio 2023 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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