Il COA di Mantova chiede se: “al praticante avvocato abilitato al patrocinio prima della riforma professionale si applichi la vecchia o la nuova normativa e, conseguentemente se questi possa sostituire solo il titolare dello studio presso il quale ha il domicilio legale ovvero in udienza anche qualsiasi altro collega, e ancora se, nel caso di applicazione della nuova normativa, le cause nelle quali lo stesso risulti difensore vadano interrotte ex art. 301 c.p.c.”.

Premesso che la normativa rilevante in materia, vale a dire l’art. 41, comma 12 della legge n. 247/12 trova applicazione solo a far data dal gennaio 2015, in mancanza di diversa specifica previsione, appare ovvio ritenere che le previsioni in esso contenute si applichino solo a situazioni soggettive non ancora cristallizzate, mentre al praticante già […]

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Il dovere di riservatezza riguarda il cliente, non la controparte

Il dovere di riservatezza dell’avvocato è posto esclusivamente a tutela della sfera privata del cliente o parte assistita e non anche di quella della controparte (Nel caso di specie, l’avvocato veniva sanzionato dall’ordine di appartenenza perché, in una controversia avente ad oggetto una separazione tra coniugi, aveva inviato una comunicazione “riservata-personale” al fax di studio […]

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