E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 323