Il COA di Torino chiede se, visto l’art 2, co. 1 D.M. 16 agosto 2016 n. 178 (Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’ordine degli avvocati, nonche’ in materia di modalita’ di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell’ordine, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), l’avvocato “possa avere, nella medesima città, un domicilio professionale principale ed uno secondario e se entrambi i domicili debbano o possano essere resi pubblici con inserimento nell’elenco degli iscritti”.

La commissione, dopo ampia discussione ritiene che ad entrambe le domande si possa dare risposta affermativa in forza della interpretazione letterale della norma citata: i) la lett. c) del co. 1, del DM n. 178/16 – in attuazione degli artt. 7 e 17 della legge n. 247/12 – prevede espressamente l’indicazione del domicilio professionale principale […]

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La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. Deve conseguentemente […]

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