La risposta al quesito è nei seguenti termini: Per l’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici disciplinato dall’art. 23 della L. 247/2012 è necessaria la specifica costituzione presso l’ente di un ufficio legale al quale sia assegnato il professionista con piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente stesso. […]