Privacy

I provvedimenti giurisdizionali -tra cui le sentenze del CNF- sono pubblici e, per definizione, possono quindi essere pubblicati, anche su internet, in versione integrale, cioè senza necessità di oscurare i nomi delle parti in causa e degli altri soggetti, quali testi, CTU e terzi in genere (cfr., da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 4239 del 29 gennaio 2009), fatte salve le specifiche e tassative ipotesi di cui all’art. 52 Codice Privacy (D.lgs. n. 196 del 30/6/2003) ovvero qualora il Giudice abbia accolto la domanda di secretazione, che la parte ha l’onere di depositare prima della pubblicazione del provvedimento stesso.

In mancanza, l’oscuramento dei nomi dei soggetti coinvolti nel giudizio è meramente facoltativo e la pubblicazione può avvenire in ogni forma (art. 52, u.c., cit.), giacché ”la diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale” (Garante Privacy, Linee Guida pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2011).

Per quanto occorrer possa, si precisa comunque che:
1) la ricerca su internet tramite parola-chiave del testo delle sentenze per esteso qui pubblicate è appositamente disciplinata con inibizione dal codice robots.txt, che appunto esclude l’indicizzazione di quel tipo di file (.pdf): l’eventuale ed improbabile inosservanza del suddetto protocollo web da parte dei motori di ricerca (Google, Yahoo!, Bing, ecc.) è pertanto esclusivamente imputabile a questi ultimi;
2) i soggetti interessati possono richiedere, in quanto legittimati, l’oscuramento dei propri dati scrivendo a postmaster[chiocciola]codicedeontologico-cnf.it, eventualmente attraverso la pagina dei contatti.