Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Inammissibilità -Applicabilità principi del giusto processo ex art. 111 Cost. – Esclusione – Natura amministrativa del procedimento – Conseguenze – Principi buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. – Applicabilità

Nell’ambito del giudizio disciplinare, i Consigli dell’Ordine, quali Enti autonomi e sovrani all’interno dell’ordinamento italiano, svolgono funzione di natura amministrativa ed attività istituzionale non solo a tutela della dignità della categoria e degli interessi dei propri membri, ma anche, e soprattutto, degli interessi del “pubblico”, ossia un’attività esterna che si conclude con la formazione di un atto soggettivamente ed oggettivamente autoritativo, che non sempre modifica la situazione giuridica precedente, potendo non avere effetti costitutivi per il richiedente. Ne consegue che la comunicazione con la quale si avvisa il professionista dell’assunzione della delibera di apertura di procedimento disciplinare rientra nella funzione amministrativa del Consiglio.

Attesa la natura amministrativa del procedimento disciplinare, ad esso non possono essere applicati i principi di cui all’art. 111 Cost., riferibili alla sola attività giurisdizionale, ma quelli di cui all’art. 97, co. 1, Cost., dal momento che la funzione disciplinare, tutelando interessi pubblici, deve essere considerata esercizio di una pubblica funzione e come tale deve assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Il soddisfacimento di tali superiori interessi deve ritenersi pertanto pregiudicato dalla facoltà di ricorrere avverso la delibera di apertura del procedimento, che, ritardando il normale corso del procedimento, si presenta quale strumento idoneo a procrastinare l’applicazione di un’eventuale sanzione e rallentare l’esercizio della funzione pubblica. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 6 aprile 2010)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), decisione del 27 giugno 2011, n. 87

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 27 Giugno 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 06 Aprile 2010
Giurisprudenza CNF

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