Art. 27 – Obbligo di corrispondere con il collega.

L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.
I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.
II. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso.

Classificazione

- Decisione: [non classificata]
Codice Deontologico (prev.)

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