Non sussiste rapporto di specialità tra fra gli artt. 52 e 53 del codice deontologico

Non sussiste rapporto di specialità fra gli artt. 52 e 53 del codice deontologico, giacché il secondo delimita l’ambito etico nel quale devono estrinsecarsi i rapporti fra avvocati e magistrati, richiamando, al riguardo, i principi generali della pari dignità e del reciproco rispetto, mentre il primo individua una specifica violazione dei canoni comportamentali anzidetti, che potrebbe essere commessa per il tramite della scrittura, sia in giudizio che al di fuori del medesimo, sicché, in presenza dei necessari presupposti di fatto, l’utilizzo delle “espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio” ben può comportare comportare la violazione di entrambe le norme.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 27 del 22 marzo 2022

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza n. 56 del 16 luglio 2019.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 22 Marzo 2022 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 60 del 07 Settembre 2018 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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