Il COA di Lanusei chiede di sapere se, in caso di svolgimento del tirocinio presso l’ufficio giudiziario ai sensi dell’articolo 73 del d.l. n. 69/2013, l’iscrizione nel registro dei praticanti possa avvenire solo a seguito del fruttuoso svolgimento del tirocinio medesimo ovvero anche in costanza di esso e, in tale seconda eventualità, quale sia la procedura da seguire per il rilascio del certificato di compiuta pratica.

L’articolo 73, comma 10, prevede che il tirocinio presso l’ufficio giudiziario possa – e non già debba – essere svolto contestualmente al tirocinio per l’accesso alla professione forense. In linea con tale previsione, già il parere n. 9/2018 aveva ritenuto che “b) per il caso di stage ex art. 73 DL 69/13 possono darsi le seguenti due eventualità: b1) il praticante, già iscritto nel registro, intraprende lo svolgimento dello stage: in questo caso, il praticante deve rimanere iscritto, e si applicano le richiamate disposizioni dell’art. 73 in tema di collaborazione tra uffici giudiziari e Consigli dell’Ordine (nonché, ovviamente, ai fini dell’equipollenza per il periodo di un anno), e l’art. 3, comma 5 del D.M. n. 70/2016; b2) il praticante, iscrittosi al Registro una volta terminato lo stage, potrà chiederne la convalida alla fine del primo semestre di tirocinio”.
Ne consegue che l’iscrizione nel Registro dei praticanti può avvenire successivamente allo svolgimento dello stage con esito positivo e che possa esserne poi richiesta la convalida ai fini dello svolgimento di un anno di tirocinio per l’accesso alla professione forense.
Parimenti, la richiesta di iscrizione nel registro dei praticanti può avvenire in costanza di svolgimento del tirocinio presso l’ufficio giudiziario. In tale eventualità, per la convalida del medesimo ai fini dello svolgimento di un anno di tirocinio dovrà attendersi la sua conclusione con esito positivo fermo restando che, in ogni caso, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica dovrà essere valutato altresì l’espletamento di un semestre di tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato o un avvocato iscritto all’ordine, come richiede l’articolo 41, comma 7 della legge n. 247/12.

Consiglio nazionale forense, parere n. 33 del 20 aprile 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 33 del 20 Aprile 2022
- Consiglio territoriale: COA Lanusei, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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