L’articolo 19, comma 2, della legge n. 247/12 prevede che “i docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario”.
Sul punto, già il parere n. 37/2013 aveva ritenuto che: “Se è vero che la nuova legge professionale applica in via generale il criterio del domicilio professionale – inteso come il luogo in cui è abitualmente svolta l’attività professionale – ai fini dell’individuazione dell’Ordine territorialmente competente all’iscrizione, è altrettanto vero che il domicilio professionale viene indicato dall’istante all’atto della domanda di iscrizione e questo ben può coincidere, a discrezione di quest’ultimo, con la residenza. Nulla impedisce pertanto al professore universitario a tempo pieno di richiedere l’iscrizione all’Albo, indicando come domicilio professionale la propria residenza”.
Da un tanto si desume, a fortiori, che non è necessario che l’Università di appartenenza sia collocata nel circondario dell’Ordine presso il quale il docente a tempo pieno sia iscritto.
Consiglio nazionale forense, parere n. 32 del 20 aprile 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 32 del 20 Aprile 2022- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
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