Il COA di Grosseto chiede di sapere se lo stage effettuato ai sensi dell’art. 73 l. 69/2013 può essere valutato ai fini della pratica forense anche se svolto prima della iscrizione nel registro dei praticanti e in foro diverso da quello dove il praticante verrà iscritto.

L’articolo 73, comma 10, prevede che il tirocinio presso l’ufficio giudiziario possa – e non già debba – essere svolto contestualmente al tirocinio per l’accesso alla professione forense. In linea con tale previsione, già il parere n. 9/2018 aveva ritenuto che “b) per il caso di stage ex art. 73 DL 69/13 possono darsi le seguenti due eventualità: b1) il praticante, già iscritto nel registro, intraprende lo svolgimento dello stage: in questo caso, il praticante deve rimanere iscritto, e si applicano le richiamate disposizioni dell’art. 73 in tema di collaborazione tra uffici giudiziari e Consigli dell’Ordine (nonché, ovviamente, ai fini dell’equipollenza per il periodo di un anno), e l’art. 3, comma 5 del D.M. n. 70/2016; b2) il praticante, iscrittosi al Registro una volta terminato lo stage, potrà chiederne la convalida alla fine del primo semestre di tirocinio”.
Ne consegue che l’iscrizione nel Registro dei praticanti può avvenire successivamente allo svolgimento dello stage con esito positivo e che possa esserne poi richiesta la convalida ai fini dello svolgimento di un anno di tirocinio per l’accesso alla professione forense.
In caso di non contestualità tra svolgimento dello stage e svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense resta irrilevante, ovviamente, il luogo in cui il tirocinio presso l’ufficio giudiziario sia stato svolto.

Consiglio nazionale forense, parere n. 31 del 20 aprile 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 31 del 20 Aprile 2022
- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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