Il COA di Roma chiede di sapere se possa disporsi dispensa dalla prova attitudinale – con conseguente integrazione nell’Albo ordinario – per l’avvocato stabilito proveniente dal Regno Unito, che abbia compiuto il triennio di stabilimento prima dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea.

La risposta è resa nei termini seguenti.
Qualora l’avvocato stabilito abbia maturato i requisiti prima dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, egli ha maturato il diritto all’integrazione ai sensi del d. lgs. n. 96/2001, a condizione che il riconoscimento delle qualifiche professionali ovvero la presentazione della domanda di riconoscimento siano avvenute prima della fine del cd. periodo di transizione: un tanto si desume dagli articoli 27 e 28 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione Europea (2019/C 384 I/01, Gazzetta Uff. C 384 I dell’UE).
In particolare, l’articolo 27 del citato Accordo prevede che: “Il riconoscimento, prima della fine del periodo di transizione, delle qualifiche professionali quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) dei cittadini dell’Unione o dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari da parte dello Stato ospitante o dello Stato sede di lavoro continua a produrre effetti nel rispettivo Stato, incluso il diritto di esercitare la propria professione alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, qualora il riconoscimento sia avvenuto in base a una delle disposizioni seguenti […] b) articolo 10, paragrafi 1 e 3, della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), per l’accesso alla professione di avvocato nello Stato ospitante o nello Stato sede di lavoro”. Il successivo articolo 28 prevede che l’articolo 10, parr. 1, 3 e 4 della Direttiva 98/5/CE continuino ad applicarsi alle “domande di riconoscimento delle qualifiche professionali presentate prima della fine del periodo di transizione da cittadini dell’Unione o da cittadini del Regno Unito e alle decisioni relative tali domande”.
Quanto alla nozione di “riconoscimento delle qualifiche professionali” e alla disciplina ad esso applicabile, l’articolo 27 dell’Accordo richiama l’articolo 10, commi 1 e 3 della Direttiva 98/5: tali disposizioni riguardano l’assimilazione all’avvocato dello Stato membro ospitante, e in particolare l’integrazione mediante dispensa dalla prova attitudinale (comma 1). Ad essi l’articolo 28 aggiunge il par. 4, a mente del quale “L’autorità competente dello Stato membro ospitante può, con decisione motivata soggetta a un ricorso giurisdizionale di diritti interno, non ammettere l’avvocato al beneficio delle disposizioni del presente articolo qualora ritenga che l’ordine pubblico sarebbe pregiudicato, in particolare a causa di procedimenti disciplinari, di reclami o di altri incidenti di qualsiasi natura”. Quanto al periodo di transizione, si osserva che esso – ai sensi dell’articolo 126 del medesimo accordo – ha avuto termine in data 31 dicembre 2020 e non è stato prorogato. Da tutto quanto premesso consegue che l’integrazione può essere disposta ove la domanda di dispensa sia stata presentata prima della fine del periodo di transizione, e cioè entro il 31 dicembre 2020.

Consiglio nazionale forense, parere n. 29 del 20 aprile 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 29 del 20 Aprile 2022
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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