Il COA di Bolzano formula quesito in materia di formazione continua. Chiede di sapere, in particolare, se l’irregolarità nell’acquisizione dei crediti formativi previsti per l’anno 2020 sia ostativa rispetto al rilascio dell’attestato di formazione continua per il triennio, richiesto nel 2021.

La delibera CNF n. 168 del 20 marzo 2020 ha stabilito che l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss. mm.
Allo stesso tempo, tuttavia, la delibera ha previsto che con riferimento al medesimo anno solare, l’obbligo formativo debba essere adempiuto mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale.
Pertanto, ferma restando la non conteggiabilità, ove si riscontrino irregolarità nell’acquisizione dei crediti per l’anno 2020, l’attestato di formazione continua non può essere rilasciato.

Consiglio nazionale forense, parere n. 18 del 20 aprile 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 18 del 20 Aprile 2022
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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