Rimessione ad altro giudice: l’art. 45 cpp non si applica al procedimento disciplinare

Ai sensi dell’art. 59, lett. n), L. n. 247 del 2012, al procedimento disciplinare avanti al consiglio territoriale è applicabile il rito penale nei limiti della compatibilità, sicché in sede deontologia non opera l’art. 45 cpp, che è infatti istituto di carattere eccezionale in quanto deroga al giudice naturale. Detta norma, peraltro, non si applica neppure al procedimento dinanzi al CNF (che ha natura giurisdizionale) ove le norme del codice di procedura penale trovano applicazione solo se legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero qualora sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale.

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falabella), SS.UU, sentenza n. 11167 del 6 aprile 2022

Giurisprudenza Cassazione

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