POST SU SOCIAL NETWORK – LIMITI AI FINI DELLA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE

L’Avvocato che pubblica un post sul proprio profilo Facebook relativo ad un episodio realmente accaduto a cui ha partecipato personalmente, interrogandosi sulla correttezza di determinati comportamenti senza alcun riferimento a luoghi e persone, non è passibile di sanzione disciplinare allorquando lo scritto è finalizzato ad alimentare un dibattito circa l’opportunità di talune condotte. (Nello specifico, l’Avvocato riportava nel post Facebook il caso del difensore di controparte che partecipava all’udienza alla presenza del figlio uditore giudiziario, affidato al Magistrato titolare del giudizio, ponendo la questione sotto forma di interrogativo circa le possibili implicazioni e le eventuali conseguenze di tale partecipazione. In virtù del principio di cui in massima, la Sezione ha concluso per il proscioglimento dell’autore, essendo il post privo di riferimenti espliciti alla persona dell’esponente, riconosciutosi nello scritto per le proprie vicende personali, e avente come unico fine quello di aprire una discussione su casi del genere).

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Amodio), decisione n. 17 del 19 febbraio 2020

Giurisprudenza CDD

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