AVVOCATO E PROCURATORE – GIUDIZI DISCIPLINARI – PROCEDIMENTO Dichiarazioni testimoniali assunte dal consigliere istruttore successivamente alla presentazione della memoria da parte dell’incolpato – Utilizzabilità – Sussistenza – Fondamento.

Nel procedimento disciplinare riguardante gli avvocati, non sono affette da inutilizzabilità le dichiarazioni testimoniali assunte dal consigliere istruttore del Consiglio distrettuale di disciplina successivamente alla presentazione della memoria difensiva da parte dell’incolpato, atteso che il predetto procedimento e, “a fortiori”, la fase preprocedimentale condotta dal consigliere istruttore ai sensi dell’art. 58 della l. n. 247 del 2012, ha natura amministrativa, rispondendo ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), sicché le osservazioni difensive richieste dal consigliere istruttore all’incolpato (da presentarsi entro 30 giorni dalla comunicazione), non debbono essere necessariamente depositate, a pena di nullità o di inutilizzabilità, dopo gli accertamenti istruttori, assumendo esse una funzione prettamente informativa e preliminare, volta, tra l’altro, proprio ad indirizzare e mirare quegli accertamenti. (massima uff.).

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20384 del 16 luglio 2021

Giurisprudenza Cassazione

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