La formazione di una falsa transazione con la controparte costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà

Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali la professione deve sempre ispirarsi, oltre che dei doveri di fedeltà (art. 10 c.d.f.) e fiducia (art. 11 c.d.f.) il comportamento dell’avvocato che falsifichi atti e documenti e li utilizzi al fine di nascondere al cliente l’omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli (Nel caso di specie, l’avvocato aveva falsamente formato e successivamente consegnato al cliente una scrittura privata di transazione con la controparte. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare aggravata della sospensione dall’esercizio professionale per mesi dieci).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Magnano di San Lio), sentenza n. 70 del 31 marzo 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 31 Marzo 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 10 Novembre 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 37550 del 30 Novembre 2021 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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