Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 35 del 26 febbraio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 26 Febbraio 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 30 Novembre 2018 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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