“Nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato il rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento disciplinare in attesa che fosse definito quello penale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 34 del 26 febbraio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 26 Febbraio 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera del 17 Maggio 2018 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 35462 del 19 Novembre 2021 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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