Il pericolo di reiterazione dell’illecito non è un presupposto della sospensione cautelare

Mentre per l’emissione delle misure cautelari interdittive in sede penale è necessaria la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. (tra cui il rischio di inquinamento delle prove, il pericolo di reiterazione del reato ed il pericolo di fuga), diversamente, per l’applicazione della sospensione cautelare in sede deontologica è richiesta soltanto la ricorrenza di una delle ipotesi tassative di cui agli artt. 60 L. 247/12 e 32 Reg. CNF 2/2014 e la sussistenza del cd. “strepitus fori”, con l’unico fine della salvaguardia dell’Ordine Forense, sì da preservarne la funzione sociale dalle menomazioni di prestigio che possono conseguire alla notizia di assoggettamento dell’avvocato a procedimento penale per fatti gravi e comportamenti costituenti reato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Virgintino), sentenza n. 32 del 26 febbraio 2021

NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 6 del 13 gennaio 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 6 del 13 gennaio 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Caia), sentenza n. 241 del 31 dicembre 2018.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 26 Febbraio 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 02 Ottobre 2020 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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