L’avvocato deve informare il cliente sullo stato della pratica, anche in mancanza di esplicite richieste in tal senso

L’avvocato è tenuto ad informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato, ogni volta che ciò sia opportuno, quindi a prescindere da eventuali richieste in tal senso ricevute, le quali -per converso- non fanno automaticamente sorgere l’obbligo deontologico in parola allorché non vi siano provvedimenti od attività meritevoli di comunicazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 24 del 20 febbraio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 24 del 20 Febbraio 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 20 Febbraio 2018 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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