COMPORTAMENTO DELL’INCOLPATO – RILEVANZA AI FINI DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Il comportamento pienamente collaborativo dell’incolpato con l’Organo disciplinare nelle fasi pre – procedimentale, istruttoria e dibattimentale, l’interesse dimostrato verso una celere definizione del procedimento disciplinare, la contenuta gravità dei fatti e delle relative colpe, l’assenza di dolo, la buona fede e l’assenza di precedenti disciplinari rilevano ai fini dell’irrogazione della sanzione nella misura attenuata. (In applicazione del principio di cui in massima all’incolpato, riconosciuto responsabile della violazione dell’art. 68 comma 1 CDF, è stata irrogata la sanzione della censura).

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione n. 1 del 13 gennaio 2021

Giurisprudenza CDD

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