La sospensione cautelare dell’efficacia esecutiva delle delibere COA da parte del CNF

In tema di delibere adottate dal Consiglio dell’Ordine, su specifica istanza di parte il CNF può sospendere cautelarmente il provvedimento impugnato, che sia munito di provvisoria esecutorietà, ogniqualvolta il diritto fatto valere sia assistito da fumus boni iuris in ordine alla sua fondatezza e sussista il periculum di un pregiudizio imminente e irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria (Nel caso di specie, trattavasi di delibera di cancellazione dalla Sezione Speciale degli Avvocati Comunitari stabiliti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’istanza cautelare del ricorrente per difetto di entrambi i presupposti).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 233 del 4 dicembre 2020

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 176 del 9 ottobre 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 212 del 26 ottobre 2020.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 233 del 04 Dicembre 2020 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera n. 38 del 13 Marzo 2018 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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