Il COA di Chieti formula richiesta di parere nei termini che seguono: «Laddove l’Organismo di Mediazione sia un’articolazione Interna della struttura dell’Ordine degli Avvocati, non sia titolare di autonoma partita Iva, eserciti la propria attività con il personale dipendente dell’Ordine degli Avvocati e nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale, se possa applicarsi all’OD.Mi con le suddette caratteristiche, la disciplina dettata in materia di organizzazione e istituzione degli Ordini, e nello specifico quanto al diritto di avere a disposizione dei locali all’interno del Tribunale».

La destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell’Ordine è prevista e disciplinata dalla l. n. 99 del 1995.
Il Consiglio di Stato ha avuto modo di specificare che tale normativa «non dia luogo a perplessità interpretative. Si legge, invero, nel primo comma dell’art. 1 della stessa che “negli edifici adibiti ad uffici giudiziari, sedi di tribunale, è destinato al consiglio dell’Ordine degli avvocati e procuratori un numero di locali idonei ad assicurare il funzionamento del consiglio stesso, in relazione alle sue effettive esigenze”» (Consiglio di Stato, n. 8620/2009). La medesima disposizione specifica che l’assegnazione dei locali debba essere tale da assicurare, oltre a specifiche attività enumerate a mero scopo esemplificativo, «ogni altro servizio utile alla amministrazione della giustizia».
La l. 99/1995 stabilisce altresì che nell’assegnazione degli spazi si debbano garantire tanto le esigenze connesse al regolare svolgimento delle attività giudiziaria quanto di quella forense e assegna tale valutazione alle commissioni di manutenzione, ove costituite, ovvero al concerto tra i capi degli uffici giudiziari e il presidente del consiglio dell’Ordine interessato. Da tale previsione consegue l’inammissibilità di determinazioni unilaterali dei primi.
A tal proposito val la pena sottolineare come il perseguimento degli scopi istituzionali, di natura pubblica, affidati dall’ordinamento ai Consigli dell’Ordine costituisce «espressione dell’incomprimibile diritto di difesa previsto dall’art. 24 Cost.» (Consiglio di Stato, n. 8620/2009). L’attività degli organismi di mediazione forense rientra senz’altro nel novero dei servizi utili all’amministrazione della giustizia richiamati dall’art. 1 della legge n. 99, ma soprattutto integra, in un sistema che prevede la mediazione come condizione di procedibilità della domanda, una manifestazione del diritto di azione e difesa costituzionalmente garantiti. Non a caso l’art 18 del d.lgs. n. 28/2010 dispone espressamente che i Consigli degli Ordini degli Avvocati possano istituire Organismi presso ciascun Tribunale, utilizzando al fine i locali loro messi a disposizione dal Presidente del Tribunale.
Non vi è, dubbio, pertanto che gli organismi di Mediazione costituiti «come articolazione Interna della struttura dell’Ordine degli Avvocati» debbano trovare sede presso i locali messi all’uopo a disposizione del Tribunale.

Consiglio nazionale forense, parere n. 16 del 19 febbraio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 16 del 19 Febbraio 2021
- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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