Art. 29 – Notizie riguardanti il collega.

L’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che l’uso di tali notizie sia necessario alla tutela di un diritto.
I. L’avvocato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega.

Classificazione

- Decisione: [non classificata]
Codice Deontologico (prev.)

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