L’obbligo di corretta, tempestiva e veritiera informazione al cliente: l’onere informativo incompleto non è adempiuto

L’art. 27 cdf (già art. 40 codice previgente), nel disciplinare gli obblighi di informazione, impone in ogni caso una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero. Infatti, un rapporto fiduciario quale quello che lega l’avvocato al cliente non può certamente tollerare un comportamento che vìoli un aspetto essenziale del “rapporto fiduciario” proprio consistente nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all’assistito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 140 del 27 luglio 2020

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Arena), sentenza n. 137 del 16 novembre 2019.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 27 Luglio 2020 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 16 Gennaio 2017 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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