Gli atti che interrompono (e non interrompono) la prescrizione dell’azione disciplinare

Determinano l’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare l’atto di apertura del procedimento, la formulazione del capo di incolpazione, il decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, la sospensione cautelare e comunque ogni atto procedimentale di natura propulsiva o probatoria ovvero decisoria; al contrario, non hanno efficacia interruttiva le richieste di chiarimento del Consiglio territoriale, le memorie difensive del segnalato/incolpato, la convocazione per l’audizione, l’iscrizione nel registro interno del COA di trasmissione del fascicolo disciplinare al CDD.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Bertollini), sentenza n. 84 del 24 giugno 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 24 Giugno 2020 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera del 18 Luglio 2017 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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