L’avvocato di Ente Pubblico non può svolgere attività professionale in favore di clienti terzi

Vìola i doveri di dignità, probità decoro e indipendenza (artt. 6 e 9 CDF) l’avvocato che svolge attività legale e forense a favore di soggetti terzi rispetto all’Istituto di cui è dipendente durante il rapporto di lavoro con lo stesso (ciò essendo iscritto all’Albo Speciale con le limitazioni in esso conseguenti).

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Ricci, rel. Ricci), decisione n. 51 del 3 giugno 2019

Sanzione: CENSURA

Giurisprudenza CDD

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