Il COA di Agrigento chiede di sapere se sussista una deroga al divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare nel caso di sopravvenuta carenza di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione dall’articolo 17 della legge n. 247/12, con particolare riguardo – a titolo esemplificativo – al requisito di cui alla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo (assenza di domicilio nel circondario del Tribunale in cui ha sede il Consiglio dell’Ordine).

Il costante orientamento del Consiglio nazionale forense – espresso nel parere richiamato nel quesito ma anche dalla giurisprudenza – è il seguente:
Il divieto di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense dell’iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penultimo comma, RDL n. 1578/1933) è diretto ad evitare che l’inquisito possa sottrarsi al procedimento disciplinare (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei soli confronti dei propri iscritti) ed opera dal giorno dell’invio degli atti al CDD fino alla definizione del procedimento stesso. Il divieto in parola non trova tuttavia applicazione: a) nelle ipotesi di sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione (art. 17, commi 1 e 2), nonché b) nell’ipotesi di esercizio da parte dell’Ordine del potere-dovere di annullamento d’ufficio dell’iscrizione stessa per mancanza ab origine di uno dei requisiti de quibus (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012)” (Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Di Campli), sentenza n. 193 del 19 dicembre 2019, in massima).
Deve però osservarsi però che, ove allo spostamento del domicilio professionale sia conseguita l’iscrizione nell’Albo tenuto da altro Ordine, la presa disciplinare non viene evidentemente meno, e dunque i procedimenti disciplinari in corso devono proseguire. A tale riguardo, deve altresì ricordarsi che il trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare non può invece essere consentito all’interno del medesimo distretto, in quanto ciò andrebbe a incidere sulla composizione dell’organo giudicante (cfr. parere n. 23/2017).
Con riferimento specifico, inoltre, alla ulteriore questione posta dal COA – e relativa alla condotta da tenere in caso di successiva reiscrizione – la previa pendenza di procedimenti disciplinare a carico del richiedente l’iscrizione potrà essere valutata ai fini della sussistenza del requisito di cui all’articolo 17, comma 1, lett. h).

Consiglio nazionale forense, parere n. 29 del 23 ottobre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 29 del 23 Ottobre 2020
- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment