La compensazione (con obbligo di rendiconto): quando l’avvocato può trattenere per sè le somme riscosse per conto del cliente

L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 cdf, già art. 44 codice previgente), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l’esatto contenuto dell’obbligazione), che può appunto costituire ipotesi di lecita compensazione, senza tuttavia far venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 41 del 25 febbraio 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 25 Febbraio 2020 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 30 Novembre 2016 (censura)
Giurisprudenza CNF

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