Giudizi celebrati innanzi al CNF – comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria da effettuarsi esclusivamente per via telematica

[…] il comma 1-ter, all’art. 3 del d.l. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. 70/2020 ha novellato l’articolo 16, comma 4, del d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, in legge 221/2012, estendendo anche ai giudizi celebrati innanzi al Consiglio nazionale forense la regola per cui le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria vadano effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti.

Si rammenta che l’art. 16 del d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, in legge 221/2012 al successivo comma 6 prevede che «le notificazioni e le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario» e che il comma 8 prevede che «quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’art. 136, terzo comma, e gli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile». […]

Consiglio Nazionale Forense, circolare n. 7 del 29 settembre 2020

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