La domanda di cancellazione dall’albo presentata subito dopo l’esposto e prima dell’invio degli atti al CDD

Dal giorno dell’invio degli atti al CDD e fino alla definizione del procedimento disciplinare opera il divieto di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penult. co., RDL n. 1578/1933), salvo eccezioni(*), al fine di evitare che l’iscritto possa sottrarsi alle responsabilità disciplinari (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei soli confronti dei propri iscritti). Nel rispetto di tale ratio, poiché la trasmissione dell’esposto al CDD non è istantanea ma presuppone il compimento di una serie di atti necessari (l’invito all’iscritto a presentare deduzioni difensive al CDD e la redazione di una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’incolpato da trasmettere unitamente all’esposto), non osta all’operatività del divieto in parola la semplice materiale presentazione, nelle more, della domanda di cancellazione (che a sua volta impone adempimenti procedurali), rilevando piuttosto il momento della relativa trattazione da parte del COA.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Savi), sentenza n. 207 del 30 dicembre 2019

(*) Cfr., da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Di Campli), sentenza n. 193 del 19 dicembre 2019, secondo cui il divieto in parola non trova applicazione: a) nelle ipotesi di sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione (art. 17, commi 1 e 2), nonché b) nell’ipotesi di esercizio da parte dell’Ordine del potere-dovere di annullamento d’ufficio dell’iscrizione stessa per mancanza ab origine di uno dei requisiti de quibus (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012).
Sull’estensione del divieto di cancellazione anche alle ipotesi di trasferimento ad altro COA, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 207 del 30 Dicembre 2019 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 05 Maggio 2017 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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