Consiglio dell’Ordine: elezioni suppletive qualora non sia sufficiente il subingresso dei primi non eletti

Salva l’ipotesi di decadenza dell’intero Consiglio dell’Ordine per il venir meno di oltre la metà dei suoi componenti (art. 28, co. 8, L. n. 247/2012), ai Consiglieri cessati dalla carica per qualsiasi causa (morte, dimissioni, incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità) si sopperisce con il subentro dei non eletti (art. 16 L. n. 113/2017); qualora questi ultimi non siano sufficienti alle sostituzioni necessarie per raggiungere il numero di componenti tassativamente previsto ex lege per l’organo, deve farsi luogo ad elezioni suppletive (Nel caso di specie, 6 dei 15 Consiglieri eletti rassegnavano le proprie dimissioni ed il COA procedeva quindi, dapprima, ad integrare la propria composizione mediante scorrimento dei non eletti che subentravano nel minor numero di 4, e infine ad indire elezioni suppletive per gli ultimi 2 posti necessari alla reintegrazione del plenum. Tale delibera e le relative elezioni venivano impugnate al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il reclamo).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza n. 50 del 6 giugno 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 06 Giugno 2020 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 31 Luglio 2019
Giurisprudenza CNF

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